Art. 23

Presentazione delle relazioni sulla determinazione delle quantità assegnate a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera e), della decisione n. 280/2004/CE

In vigore dal 10 feb 2005
Presentazione delle relazioni sulla determinazione delle quantità assegnate a norma dell’, paragrafo 1, lettera e), della decisione n. 280/2004/CE 1.   Ciascuno Stato membro presenta alla Commissione, entro il 15 gennaio 2006, le informazioni riportate di seguito: a) le serie storiche complete degli inventari delle emissioni di origine antropica prodotte dalle fonti e degli assorbimenti da parte dei pozzi di assorbimento di gas serra che non rientrano nel protocollo di Montreal e già comunicate all'UNFCCC; b) l’anno di riferimento scelto per il calcolo delle emissioni di idrofluorocarburi, perfluorocarburi ed esafluoro di zolfo già comunicato all’UNFCCC; c) la proposta riguardante il livello di emissioni espresso in tonnellate di CO2 equivalente, a norma dell’ della decisione 2002/358/CE e dell’, paragrafo 7, del protocollo di Kyoto, dopo il calcolo delle cifre definitive sulle emissioni dell’anno di riferimento e in base agli impegni quantificati di limitazione o di riduzione delle emissioni di cui all’allegato II della decisione 2002/358/CE e del protocollo di Kyoto; tale calcolo tiene conto dei metodi di stima delle emissioni di origine antropica delle fonti e degli assorbimenti da parte dei pozzi di cui all’, paragrafo 2, del protocollo di Kyoto e delle modalità di calcolo della quantità assegnata contenute nell’, paragrafi 7 e 8, del protocollo di Kyoto; d) il calcolo della propria riserva per il periodo di impegno corrispondente al 90 % della quantità assegnata allo Stato membro (proposta) o, se inferiore, al 100 % del quintuplo risultante dall’inventario più recente esaminato; e) i singoli valori minimi prescelti per la copertura delle chiome arboree, la superficie del terreno e l’altezza degli alberi da utilizzare per contabilizzare le attività di cui all’, paragrafi 3 e 4, del protocollo di Kyoto, giustificandone la coerenza con i dati storici riferiti all’Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) delle Nazioni Unite o ad altri organismi internazionali; in caso di divergenza tra i suddetti valori, occorre illustrare i motivi e le modalità di scelta dei valori proposti, in base alle definizioni, alle modalità, alle regole e alle linee guida relative all’utilizzo del terreno, ai cambiamenti nella destinazione d’uso del terreno e alle attività silvicole previste dal protocollo di Kyoto; f) le attività di cui all’, paragrafo 4, prescelte per il calcolo delle emissioni per il primo periodo di impegno, specificando come il proprio sistema nazionale di cui all’, paragrafo 1, del protocollo di Kyoto individuerà le superfici di terreno destinate alle suddette attività, in base alle definizioni, alle modalità, alle regole e alle linee guida relative all’utilizzo del terreno, ai cambiamenti nella destinazione d’uso del terreno e alle attività silvicole previste dal protocollo di Kyoto; g) l’indicazione riguardante l'intenzione, per ciascuna delle attività contemplate dall', paragrafi 3 e 4, del protocollo di Kyoto, di calcolarle ogni anno o per l'intero periodo di impegno; h) una descrizione del proprio sistema nazionale di cui all’, paragrafo 1, del protocollo di Kyoto, secondo le linee guida indicate all’ del protocollo medesimo; i) una descrizione del proprio registro nazionale, secondo le linee guida di cui all’ del protocollo di Kyoto. Gli Stati membri che non figurano nell’allegato II della decisione 2002/358/CE presentano le informazioni elencate in precedenza entro il 15 giugno 2006. 2.   I tempi per la preparazione e la presentazione delle relazioni di cui all’, paragrafo 1, della decisione n. 280/2004/CE, inviate secondo le modalità di calcolo delle quantità assegnate stabilite all', paragrafo 4, del protocollo di Kyoto, sono indicati all'allegato VII.
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