Art. 7
Comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera j), della decisione n. 280/2004/CE
In vigore dal 10 feb 2005
Comunicazione delle informazioni di cui all’, paragrafo 1, lettera j), della decisione n. 280/2004/CE
Le informazioni sugli indicatori di cui all’, paragrafo 1, lettera j), della decisione n. 280/2004/CE:
a)
includono, entro il 15 gennaio 2005 e in seguito entro il 15 gennaio di ogni anno, i valori relativi agli indicatori prioritari elencati nella tabella II-1 dell’allegato II;
b)
includono, se possibile entro il 15 gennaio 2005 e, obbligatoriamente, entro il 15 gennaio 2006 e in seguito entro il 15 gennaio di ogni anno, i valori relativi agli indicatori prioritari supplementari elencati nella tabella II-2 dell’allegato II;
c)
includono, se possibile entro il 15 gennaio 2005 e in seguito entro il 15 gennaio di ogni anno, i valori relativi agli indicatori supplementari elencati nella tabella II-3 dell’allegato II.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2005:166:oj#art-7