Art. 8
Orientamenti per la comunicazione delle informazioni
In vigore dal 10 feb 2005
Orientamenti per la comunicazione delle informazioni
Gli Stati membri riferiscono le informazioni elencate all’, paragrafo 2, della decisione n. 280/2004/CE in base alle linee guida per la preparazione delle comunicazioni nazionali delle parti inserite nell’allegato I alla convenzione, parte II (UNFCCC reporting guidelines on national communications), di seguito «linee guida UNFCCC per la comunicazione delle informazioni nazionali», e in base alle linee guida di cui all’ del protocollo di Kyoto.
Storico versioni
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