Art. 3
Comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), della decisione n. 280/2004/CE
In vigore dal 10 feb 2005
Comunicazione delle informazioni di cui all’, paragrafo 1, lettera d), della decisione n. 280/2004/CE
1. Gli Stati membri comunicano, a norma dell’, paragrafo 3, del protocollo di Kyoto e delle pertinenti decisioni adottate nell’ambito dello stesso e ai fini dell’, paragrafo 1, lettera d), della decisione n. 280/2004/CE, le rispettive emissioni di gas serra di origine antropica prodotte da fonti e gli assorbimenti dei pozzi connessi a cambiamenti nella destinazione d’uso del terreno e alle attività di silvicoltura, di cui all’, paragrafo 3, del protocollo di Kyoto, per gli anni compresi tra il 1990 e l'anno precedente all'ultimo anno trascorso.
Gli Stati membri che scelgono la gestione delle foreste, la gestione dei terreni coltivati, la gestione dei pascoli o le attività di rivegetazione di cui all’, paragrafo 4, del protocollo di Kyoto devono inoltre comunicare le emissioni di gas serra di origine antropica prodotte dalle fonti e gli assorbimenti dei pozzi per ciascuna delle attività scelte per gli anni compresi tra il 1990 e l'anno precedente all'ultimo anno trascorso.
Gli Stati membri distinguono chiaramente questi dati dalle stime delle emissioni di origine antropica prodotte dalle fonti di cui all'allegato A del protocollo di Kyoto.
2. Gli Stati membri trasmettono le informazioni indicate al paragrafo 1 nelle relazioni che presentano a decorrere dal 15 gennaio 2010.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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