Art. 4
Comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera f), della decisione n. 280/2004/CE
In vigore dal 10 feb 2005
Comunicazione delle informazioni di cui all’, paragrafo 1, lettera f), della decisione n. 280/2004/CE
1. Gli Stati membri comunicano, ai fini dell’, paragrafo 1, lettera f), della decisione n. 280/2004/CE:
a)
una descrizione delle modalità istituzionali da essi definite per la preparazione dell’inventario e del processo di preparazione dell’inventario;
b)
una descrizione dei metodi e delle fonti di dati impiegati, comprese le informazioni sui metodi applicati e i tipi di dati riguardanti le attività e i fattori di emissione utilizzati per le principali fonti di emissione comunitarie, determinate ogni anno dalla Commissione entro il 31 ottobre in conformità del capitolo 7 degli orientamenti IPCC sulle buone prassi e in conformità del capitolo 5 degli orientamenti IPCC sulle buone prassi per le attività LULUCF. Le suddette informazioni sono trasmesse dagli Stati membri corredate di rinvii ai capitoli del rapporto sull’inventario nazionale o sotto forma di tabelle come indicato all’allegato I della presente decisione;
c)
informazioni sul loro programma di garanzia qualità e controllo qualità, compresi gli obiettivi in materia di qualità e il piano di garanzia qualità e controllo qualità applicabile all’inventario;
d)
una valutazione generale dell’incertezza;
e)
una valutazione generale della completezza, che tenga conto della copertura geografica dello Stato membro interessato e di eventuali lacune nei dati contenuti nell’inventario;
f)
il raffronto tra il metodo settoriale e il metodo di riferimento (reference approach);
g)
eventuali risposte al riesame degli inventari nazionali precedenti svolto dall’UNFCCC ricevute dopo la presentazione dell'inventario nazionale precedente e informazioni su eventuali nuovi calcoli effettuati;
h)
la descrizione dell'andamento delle emissioni nel passato corredata di interpretazione.
2. Per le informazioni del paragrafo 1, lettere da a) ad e), gli Stati membri possono indicare che non sono subentrati cambiamenti riguardanti i rispettivi punti del rapporto sull’inventario nazionale.
Storico versioni
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