Art. 21
Procedure in materia di riesame, adeguamenti e conformità previste dalla convenzione UNFCCC e dal protocollo di Kyoto di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettere b) e c), della decisione n. 280/2004/CE
In vigore dal 10 feb 2005
Procedure in materia di riesame, adeguamenti e conformità previste dalla convenzione UNFCCC e dal protocollo di Kyoto di cui all’, paragrafo 1, lettere b) e c), della decisione n. 280/2004/CE
1. Se al 1o giugno uno Stato membro non ha presentato il proprio rapporto sull’inventario alla convenzione UNFCCC, ne informa immediatamente la Commissione.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro una settimana dalla data in cui le ricevono, le seguenti informazioni trasmesse dall’UNFCCC:
a)
le indicazioni del gruppo di esperti responsabili del riesame su problemi connessi all’inventario dello Stato membro interessato che richiedono un adeguamento;
b)
le correzioni delle stime contenute nell’inventario applicate, di comune accordo tra lo Stato membro interessato e il gruppo di esperti incaricati del riesame, ai dati interessati;
c)
gli adeguamenti delle stime contenute nel progetto di relazione di riesame sui singoli inventari, se lo Stato membro interessato non ha provveduto a rettificare il problema secondo le indicazioni del gruppo di esperti responsabili del riesame;
d)
gli aspetti riguardanti l’attuazione sottoposti all’attenzione del comitato per la conformità istituito dal protocollo di Kyoto, la notifica del suddetto comitato a procedere su un aspetto riguardante l’attuazione e tutti i risultati e le decisioni preliminari che il comitato e i suoi organi hanno adottato riguardo allo Stato membro interessato.
In merito alle indicazioni di cui alla lettera a), lo Stato membro interessato informa la Commissione su come intende trattare i problemi riscontrati dal gruppo di esperti incaricati del riesame.
Per quanto riguarda gli adeguamenti di cui alla lettera c), lo Stato membro interessato informa la Commissione se intende accogliere o respingere gli adeguamenti proposti.
La Commissione comunica agli altri Stati membri le informazioni di cui alle lettere da a) a d) trasmesse dallo Stato membro interessato entro una settimana dalla data di ricevimento.
3. La Commissione comunica agli Stati membri, entro una settimana dalla data in cui le pervengono, le seguenti informazioni trasmesse dall’UNFCCC:
a)
le indicazioni del gruppo di esperti responsabili del riesame su problemi connessi all’inventario comunitario che richiedono un adeguamento;
b)
le correzioni delle stime contenute nell’inventario applicate, di comune accordo tra la Comunità e il gruppo di esperti incaricati del riesame, ai dati interessati;
c)
gli adeguamenti delle stime contenute in un progetto di relazione di riesame sui singoli inventari se la Commissione non ha provveduto a rettificare il problema secondo le indicazioni del gruppo di esperti responsabili del riesame;
d)
gli aspetti riguardanti l’attuazione sottoposti all’attenzione del comitato per la conformità istituito dal protocollo di Kyoto, la notifica del suddetto comitato a procedere su un aspetto riguardante l’attuazione e tutti i risultati e le decisioni preliminari che il comitato e i suoi organi hanno adottato rispetto alla Comunità.
4. Gli Stati membri coordinano con la Commissione le loro risposte in merito al processo di riesame con riferimento agli obblighi di cui alla decisione n. 280/2004/CE:
a)
entro i tempi indicati nel protocollo di Kyoto, qualora gli adeguamenti delle stime riferite ad un unico anno o gli adeguamenti cumulativi riferiti a più anni successivi del periodo di impegno per uno o più Stati membri comportano un adeguamento dell’inventario comunitario tale da causare un’inadempienza degli obblighi in materia di metodo e di comunicazione delle informazioni stabiliti all’, paragrafo 1, del protocollo di Kyoto ai fini delle disposizioni in materia di ammissibilità definite nelle linee guida di cui all’ del protocollo di Kyoto;
b)
entro due settimane prima della presentazione degli elementi seguenti agli organismi competenti previsti dal protocollo di Kyoto:
i)
una richiesta di rivedere un adeguamento proposto;
ii)
una domanda per ripristinare l'ammissibilità;
iii)
una risposta ad una decisione di procedere in merito a un aspetto riguardante l’attuazione o ad un risultato preliminare cui è giunto il comitato per la conformità.
5. Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri degli adeguamenti calcolati per le stime contenute nel loro inventario nel corso della procedura volontaria di adeguamento e apportati a norma delle linee guida tecniche relative agli adeguamenti.
Storico versioni
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