Art. 24

Comunicazione in merito al periodo addizionale per l'assolvimento degli impegni a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera f), della decisione n. 280/2004/CE

In vigore dal 10 feb 2005
Comunicazione in merito al periodo addizionale per l'assolvimento degli impegni a norma dell’, paragrafo 1, lettera f), della decisione n. 280/2004/CE 1.   Alla scadenza del periodo addizionale per l’assolvimento degli impegni, gli Stati membri presentano le proprie relazioni al segretariato UNFCCC e alla Commissione entro il mese successivo alla scadenza di tale periodo addizionale. 2.   Alla scadenza del periodo addizionale per l’assolvimento degli impegni, la Commissione presenta la propria relazione al segretariato UNFCCC entro un mese dal ricevimento delle relazioni degli Stati membri di cui al paragrafo 1.
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