Art. 22

Preparazione delle relazioni per dimostrare i progressi realizzati a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera d), della decisione n. 280/2004/CE

In vigore dal 10 feb 2005
Preparazione delle relazioni per dimostrare i progressi realizzati a norma dell’, paragrafo 1, lettera d), della decisione n. 280/2004/CE 1.   La proposta di relazione della Commissione riguardante la dimostrazione dei progressi realizzati entro il 2005 dalla Comunità viene trasmessa agli Stati membri entro il 30 luglio 2005. Gli Stati membri inviano i relativi commenti entro e non oltre il 31 agosto 2005. 2.   Gli Stati membri presentano, entro il 1o gennaio 2006, al segretariato UNFCCC le proprie relazioni nelle quali dimostrano i progressi realizzati entro il 2005 e ne inviano contestualmente una copia alla Commissione in formato elettronico.
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Preparazione delle relazioni per dimostrare i progressi realizzati a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera d), della decisione n. 280/2004/CE (Art. 22 Decisione (UE) 2005/166) — Testo vigente | Portale Normativo