Art. 20
Compilazione dell’inventario comunitario dei gas serra e del rapporto sull’inventario a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), della decisione n. 280/2004/CE
In vigore dal 10 feb 2005
Compilazione dell’inventario comunitario dei gas serra e del rapporto sull’inventario a norma dell’, paragrafo 1, lettera a), della decisione n. 280/2004/CE
1. Per la trasmissione annua delle informazioni di cui all’, paragrafo 1, della decisione n. 280/2004/CE gli Stati membri utilizzano gli strumenti della rete ReportNet dell’Agenzia europea dell’ambiente, messi a disposizione ai sensi del regolamento (CE) n. 1641/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).
2. Gli eventuali aggiornamenti dei dati forniti dagli Stati membri a norma dell’, paragrafo 1, della decisione n. 280/2004/CE si limitano all’invio dei dati mancanti e all’eliminazione delle incongruenze.
3. Le procedure e i tempi per la compilazione dell’inventario comunitario e la presentazione del rapporto sull’inventario sono definiti all’allegato VI.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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