Art. 13
Stime dei dati mancanti negli inventari nazionali a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, della decisione n. 280/2004/CE
In vigore dal 10 feb 2005
Stime dei dati mancanti negli inventari nazionali a norma dell’, paragrafo 1, della decisione n. 280/2004/CE
Se uno Stato membro non presenta tutti i dati richiesti dall’, paragrafo 1, della decisione n. 280/2004/CE entro il 15 marzo dell’anno di presentazione della relazione, la Commissione predispone delle stime per i dati mancanti per lo Stato membro in questione, al fine di inserirle nell’inventario comunitario dei gas serra per l’anno di riferimento e per la categoria di fonti di emissione interessati, secondo quanto indicato nelle linee guida UNFCCC per la comunicazione delle informazioni per gli inventari nazionali e nelle linee guida IPCC del 1996 (riesaminate) per gli inventari nazionali dei gas serra.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2005:166:oj#art-13