Art. 12

Qualità e scambio di informazioni e di dati nel sistema di inventario comunitario

In vigore dal 10 feb 2005
Qualità e scambio di informazioni e di dati nel sistema di inventario comunitario 1.   Gli Stati membri assicurano la qualità dei dati sulle attività, dei fattori di emissione e di altri parametri impiegati per i rispettivi inventari nazionali dei gas serra secondo gli orientamenti IPCC sulle buone prassi e gli orientamenti IPCC sulle buone prassi per le attività LULUCF. 2.   Gli Stati membri presentano il rispettivo inventario annuo alla Commissione in forma elettronica e ne inviano una copia all’Agenzia europea dell’ambiente.
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Qualità e scambio di informazioni e di dati nel sistema di inventario comunitario (Art. 12 Decisione (UE) 2005/166) — Testo vigente | Portale Normativo