Art. 14
In vigore dal 10 feb 2005
1. Le stime predisposte dalla Commissione in merito ai dati mancanti si fondano sui principi enunciati ai paragrafi 2, 3 e 4.
2. Se gli Stati membri dispongono di una serie storica coerente di stime già comunicate per le categorie di fonti interessate e relative ad anni precedenti che non hanno subito adattamenti a norma dell’, paragrafo 2, del protocollo di Kyoto, per ottenere la stima delle emissioni è possibile utilizzare l’estrapolazione di tali serie storiche.
Per quanto riguarda le emissioni di biossido di carbonio prodotte dal settore energetico l’estrapolazione delle emissioni deve basarsi sulla variazione percentuale delle stime delle emissioni di tale gas serra predisposte da Eurostat.
3. Se la stima riguardante la categoria di fonti interessata è stata oggetto di adattamenti a norma dell’, paragrafo 2, del protocollo di Kyoto negli anni precedenti, ma lo Stato membro non ha presentato una stima modificata, si utilizza il metodo di adeguamento di base impiegato dal gruppo di esperti incaricati del riesame, come indicato negli orientamenti tecnici relativi ai metodi di adeguamento di cui all', paragrafo 2, del protocollo di Kyoto, di seguito definiti «gli orientamenti tecnici per gli adeguamenti», senza applicare il fattore cautelativo definito negli orientamenti medesimi.
4. Se non è disponibile una serie storica coerente di stime comunicate per la categoria di fonti interessata e se la stima per la categoria di fonti interessata non è stata oggetto di adattamenti a norma dell’, paragrafo 2, del protocollo di Kyoto, la stima si fonda sugli orientamenti tecnici per gli adeguamenti, senza applicare il fattore cautelativo definito negli orientamenti medesimi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2005:166:oj#art-14