Art. 17
Comunicazione di informazioni da parte degli Stati membri al fine di dimostrare i progressi realizzati entro il 2005 a norma dell’articolo 5, paragrafo 4, della decisione n. 280/2004/CE
In vigore dal 10 feb 2005
Comunicazione di informazioni da parte degli Stati membri al fine di dimostrare i progressi realizzati entro il 2005 a norma dell’, paragrafo 4, della decisione n. 280/2004/CE
1. Gli Stati membri preparano la relazione finalizzata a dimostrare i progressi realizzati entro il 2005 secondo le linee guida UNFCCC per la comunicazione delle informazioni nazionali e le linee guida di cui all’ del protocollo di Kyoto. La relazione prevede:
a)
una descrizione delle misure interne adottate, compresi eventuali provvedimenti giuridici e istituzionali, per rispettare gli impegni che gli Stati membri hanno assunto a norma dell’ della decisione 2002/358/CE e del protocollo di Kyoto, nonché di eventuali programmi per la conformità e il controllo dell’applicazione a livello interno;
b)
dati sulle tendenze e le previsioni riguardanti le emissioni di gas serra a livello nazionale; le tendenze si basano sui dati contenuti nell’inventario e trasmessi dagli Stati membri all’UNFCCC entro il 15 aprile 2005;
c)
una valutazione delle modalità secondo le quali le misure interne di cui alla lettera a), alla luce delle tendenze e delle previsioni di cui alla lettera b), contribuiranno all’assolvimento degli impegni assunti dagli Stati membri a norma dell’ della decisione 2002/358/CE e del protocollo di Kyoto;
d)
una descrizione delle attività, delle azioni e dei programmi intrapresi dagli Stati membri al fine di assolvere gli impegni assunti a norma degli del protocollo di Kyoto.
2. Gli Stati membri presentano la relazione in un unico documento, costituito da quattro capitoli contenenti le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d).
Le informazioni sulle previsioni di cui al paragrafo 1, lettera b), sono coerenti con le informazioni che la Commissione presenta entro il 15 giugno 2005 ai sensi dell’, paragrafo 3, della decisione n. 280/2004/CE.
Storico versioni
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