Art. 11

Comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto vi), e lettera d,) della decisione n. 280/2004/CE

In vigore dal 10 feb 2005
Comunicazione delle informazioni di cui all’, paragrafo 2, lettera a), punto vi), e lettera d,) della decisione n. 280/2004/CE Gli Stati membri trasmettono informazioni sulle modalità di utilizzo del meccanismo dell’attuazione congiunta (Joint Implementation, JI), del meccanismo di sviluppo pulito (Clean Development Mechanism, CDM) e dello scambio internazionale delle emissioni (International Emissions Trading, IET), previsti dagli del protocollo di Kyoto, ai fini dell’adempimento dei rispettivi impegni quantificati di limitazione o riduzione delle emissioni, assunti a norma dell’ della decisione 2002/358/CE (2) del Consiglio e del protocollo di Kyoto, utilizzando a tal fine il questionario dell'allegato V della presente decisione. Gli Stati membri sono invitati a presentare tali informazioni a scadenza annuale nell'ambito delle comunicazioni che devono trasmettere a norma dell', paragrafo 1, della decisione n. 280/2004/CE. Le informazioni trasmesse dagli Stati membri possono limitarsi alle modifiche o ai complementi di informazione rispetto ai dati forniti in base al questionario dell'anno precedente.
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Comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto vi), e lettera d,) della decisione n. 280/2004/CE (Art. 11 Decisione (UE) 2005/166) — Testo vigente | Portale Normativo