Art. 31
Rinnovo delle autorizzazioni
In vigore dal 1 dic 2004
1. Fatto salvo quanto disposto dagli , le autorizzazioni di cui all’ sono rinnovabili al massimo due volte per periodi non superiori ciascuno a un anno.
2. La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:
a)
un riferimento all’autorizzazione iniziale;
b)
tutte le informazioni disponibili atte a completare le informazioni già fornite sulla descrizione, la selezione conservatrice e/o le conoscenze a partire dall’esperienza pratica di coltivazione della varietà oggetto dell’autorizzazione iniziale;
c)
prova che la valutazione per l’iscrizione nel catalogo della varietà considerata è ancora in corso, se non altrimenti disponibili per lo Stato membro.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Proeli:dec:2004:842:oj#art-31