Art. 27
Imballaggi e sigillatura
In vigore dal 1 dic 2004
Le sementi possono essere commercializzate esclusivamente in imballaggi chiusi dotati di un sistema di sigillatura. Gli imballaggi di sementi vengono sigillati in modo tale da non poter essere aperti senza danneggiare il sistema di sigillatura o senza lasciare tracce di manomissione sull’etichetta di cui all’ o sull’imballaggio.
Storico versioni
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