Art. 26

Fornitore

In vigore dal 1 dic 2004
Le persone responsabili dell’apposizione dell’etichetta, dell’avvertenza a stampa o del timbro sugli imballaggi: a) informano lo Stato membro delle date di inizio e di fine delle loro attività; b) tengono un registro di tutti i lotti di sementi e lo tengono a disposizione degli Stati membri per almeno tre anni; c) prelevano campioni da ogni lotto destinato alla commercializzazione e li tengono a disposizione degli Stati membri per almeno due anni. Le operazioni di cui ai punti b) e c) sono oggetto di controlli ufficiali effettuati in modo casuale.
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Fornitore (Art. 26 Decisione (UE) 2004/842) — Testo vigente | Portale Normativo