Art. 26
Fornitore
In vigore dal 1 dic 2004
Le persone responsabili dell’apposizione dell’etichetta, dell’avvertenza a stampa o del timbro sugli imballaggi:
a)
informano lo Stato membro delle date di inizio e di fine delle loro attività;
b)
tengono un registro di tutti i lotti di sementi e lo tengono a disposizione degli Stati membri per almeno tre anni;
c)
prelevano campioni da ogni lotto destinato alla commercializzazione e li tengono a disposizione degli Stati membri per almeno due anni.
Le operazioni di cui ai punti b) e c) sono oggetto di controlli ufficiali effettuati in modo casuale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2004:842:oj#art-26