Art. 34

Obblighi di informazione

In vigore dal 1 dic 2004
1.   In seguito al rilascio dell’autorizzazione, lo Stato membro che l’ha concessa può richiedere alla persona autorizzata di fornire informazioni su: a) le conoscenze ricavate dalle esperienze pratiche di coltivazione; b) i quantitativi di sementi commercializzati durante il periodo di autorizzazione e lo Stato membro a cui le sementi erano destinate. 2.   Le informazioni di cui alla lettera b) del paragrafo 1 hanno carattere riservato.
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Obblighi di informazione (Art. 34 Decisione (UE) 2004/842) — Testo vigente | Portale Normativo