Art. 34
Obblighi di informazione
In vigore dal 1 dic 2004
1. In seguito al rilascio dell’autorizzazione, lo Stato membro che l’ha concessa può richiedere alla persona autorizzata di fornire informazioni su:
a)
le conoscenze ricavate dalle esperienze pratiche di coltivazione;
b)
i quantitativi di sementi commercializzati durante il periodo di autorizzazione e lo Stato membro a cui le sementi erano destinate.
2. Le informazioni di cui alla lettera b) del paragrafo 1 hanno carattere riservato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2004:842:oj#art-34