Art. 33

Salvaguardia

In vigore dal 1 dic 2004
Anche qualora si conceda un’autorizzazione a norma dell’, uno Stato membro può proibire l’impiego della varietà in questione nella totalità o in parte del suo territorio o definire le condizioni appropriate per coltivare tale varietà conformemente, nei casi contemplati alla lettera b), alle condizioni di impiego dei prodotti derivati da tale coltivazione: a) laddove sia accertato che la coltivazione della varietà in questione potrebbe essere dannosa dal punto di vista fitosanitario per la coltivazione di altre varietà o specie; oppure b) laddove abbia validi motivi per ritenere che la varietà in questione presenti un rischio per la salute umana o l’ambiente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2004:842:oj#art-33

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Salvaguardia (Art. 33 Decisione (UE) 2004/842) — Testo vigente | Portale Normativo