Art. 20

Autorizzazione

In vigore dal 1 dic 2004
1.   Per le specie di ortaggi contemplate dalla direttiva 2002/55/CE, gli Stati membri possono autorizzare i costitutori stabiliti nel proprio territorio a commercializzare sementi appartenenti a una varietà per la quale sia stata presentata almeno in uno Stato membro una domanda di iscrizione in un catalogo nazionale delle varietà delle specie di ortaggi («il catalogo nazionale») e per la quale siano state fornite allo Stato membro in questione informazioni tecniche specifiche, purché siano rispettati gli articoli da 21 a 37 della presente decisione. 2.   Gli Stati membri garantiscono che, qualora venga concessa un’autorizzazione conformemente alla presente decisione, il titolare della stessa rispetti tutte le condizioni o le restrizioni inerenti a detta autorizzazione.
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