Art. 17

Notifica

In vigore dal 1 dic 2004
Gli Stati membri notificano agli altri Stati membri e alla Commissione: a) una domanda, non appena viene ricevuta, o il rifiuto di una domanda di autorizzazione; e b) la concessione, il rinnovo, la revoca o il ritiro di un’autorizzazione.
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Notifica (Art. 17 Decisione (UE) 2004/842) — Testo vigente | Portale Normativo