Art. 14
Salvaguardia
In vigore dal 1 dic 2004
Anche qualora si conceda un’autorizzazione a norma dell’, uno Stato membro può proibire l’impiego della varietà in questione nella totalità o in parte del suo territorio o definire le condizioni appropriate per coltivare tale varietà conformemente, nei casi contemplati alla lettera c), alle condizioni di impiego dei prodotti derivati da tale coltivazione:
a)
laddove sia accertato che la coltivazione della varietà in questione potrebbe essere dannosa dal punto di vista fitosanitario per la coltivazione di altre varietà o specie; oppure
b)
laddove prove ufficiali di coltivazione realizzate nello Stato membro richiedente indichino che la varietà non fornisce, in nessuna parte del suo territorio, risultati corrispondenti a quelli ottenuti da una varietà comparabile ammessa nel territorio di quello Stato membro o laddove sia risaputo che tale varietà non è adatta a essere coltivata in nessuna parte del suo territorio per il suo tipo di classe di maturità; oppure
c)
laddove abbia validi motivi per ritenere che la varietà in questione presenti un rischio per la salute umana o l’ambiente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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