Art. 18
Scambio di informazioni
In vigore dal 1 dic 2004
Gli Stati membri utilizzano i sistemi informatici di scambio di informazioni esistenti per agevolare lo scambio di informazioni per quanto riguarda la domanda di accettazione delle varietà nei cataloghi nazionali e l’autorizzazione per sementi di varietà non ancora iscritte.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
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