Art. 18

Scambio di informazioni

In vigore dal 1 dic 2004
Gli Stati membri utilizzano i sistemi informatici di scambio di informazioni esistenti per agevolare lo scambio di informazioni per quanto riguarda la domanda di accettazione delle varietà nei cataloghi nazionali e l’autorizzazione per sementi di varietà non ancora iscritte.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2004:842:oj#art-18

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Scambio di informazioni (Art. 18 Decisione (UE) 2004/842) — Testo vigente | Portale Normativo