Art. 2

Autorizzazione

In vigore dal 1 dic 2004
1.   Per le specie di piante agricole contemplate dalle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE, gli Stati membri possono autorizzare i produttori stabiliti nel proprio territorio a commercializzare sementi appartenenti a una varietà per la quale sia stata presentata allo Stato membro considerato una domanda di iscrizione nel catalogo nazionale delle varietà delle specie di piante agricole («il catalogo nazionale»), purché siano rispettati gli articoli da 3 a 18 della presente decisione. 2.   Gli Stati membri garantiscono che, qualora venga concessa un’autorizzazione conformemente alla presente decisione, il titolare della stessa rispetti tutte le condizioni o le restrizioni inerenti a detta autorizzazione.
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