Art. 4
Finalità
In vigore dal 1 dic 2004
Le autorizzazioni sono concesse solo per le prove e le analisi realizzate in aziende agricole allo scopo di raccogliere informazioni sulla coltivazione o sull’impiego della varietà.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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