Art. 7

Quantitativi

In vigore dal 1 dic 2004
I quantitativi autorizzati per ciascuna varietà non superano le seguenti percentuali di sementi della stessa specie utilizzate annualmente nello Stato membro o negli Stati membri a cui sono destinate le sementi: a) nel caso del frumento duro: 0,05 %; b) nel caso del pisello da foraggio, del favino, dell’avena, dell’orzo e del frumento tenero: 0,3 %; c) in tutti gli altri casi: 0,1 %. Se tuttavia tali quantitativi non sono sufficienti per seminare 10 ha per Stato membro a cui sono destinate le sementi, può essere autorizzato il quantitativo necessario per tale area.
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