Art. 5
Condizioni tecniche
In vigore dal 1 dic 2004
1. Le sementi di piante foraggere soddisfano le condizioni stabilite agli allegati I e II della direttiva 66/401/CEE per:
a)
sementi certificate (di tutte le specie diverse da Pisum sativum e Vicia faba); o
b)
«sementi certificate di seconda riproduzione» (Pisum sativum, Vicia faba).
2. Le sementi di cereali soddisfano le condizioni stabilite agli allegati I e II della direttiva 66/402/CEE per:
a)
sementi certificate (Phalaris canariensis, a esclusione degli ibridi, Secale cereale, Sorghum bicolor, Sorghum sudanense, Zea mays e ibridi di Avena sativa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta e x Triticosecale diverse dalle varietà ad autofecondazione); o
b)
«sementi certificate di seconda riproduzione» (Avena sativa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta e varietà ad autofecondazione di x Triticosecale, comunque diverse dagli ibridi).
3. Le sementi di barbabietole soddisfano le condizioni stabilite all’allegato I della direttiva 2002/54/CE per le sementi certificate.
4. I tuberi-seme di patate soddisfano le condizioni stabilite agli allegati I e II della direttiva 2002/56/CE per i tuberi-seme di patate certificati.
5. Le sementi di piante oleaginose e da fibra soddisfano le condizioni stabilite agli allegati I e II della direttiva 2002/57/CE per:
a)
sementi certificate (tutte le specie diverse dalla Linum usitatissimum);
b)
«sementi certificate, seconda e terza riproduzione» (Linum usitatissimum).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2004:842:oj#art-5