Art. 5 · Condizioni tecniche

Art. 5

Condizioni tecniche

In vigore dal 1 dic 2004
1.   Le sementi di piante foraggere soddisfano le condizioni stabilite agli allegati I e II della direttiva 66/401/CEE per: a) sementi certificate (di tutte le specie diverse da Pisum sativum e Vicia faba); o b) «sementi certificate di seconda riproduzione» (Pisum sativum, Vicia faba). 2.   Le sementi di cereali soddisfano le condizioni stabilite agli allegati I e II della direttiva 66/402/CEE per: a) sementi certificate (Phalaris canariensis, a esclusione degli ibridi, Secale cereale, Sorghum bicolor, Sorghum sudanense, Zea mays e ibridi di Avena sativa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta e x Triticosecale diverse dalle varietà ad autofecondazione); o b) «sementi certificate di seconda riproduzione» (Avena sativa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta e varietà ad autofecondazione di x Triticosecale, comunque diverse dagli ibridi). 3.   Le sementi di barbabietole soddisfano le condizioni stabilite all’allegato I della direttiva 2002/54/CE per le sementi certificate. 4.   I tuberi-seme di patate soddisfano le condizioni stabilite agli allegati I e II della direttiva 2002/56/CE per i tuberi-seme di patate certificati. 5.   Le sementi di piante oleaginose e da fibra soddisfano le condizioni stabilite agli allegati I e II della direttiva 2002/57/CE per: a) sementi certificate (tutte le specie diverse dalla Linum usitatissimum); b) «sementi certificate, seconda e terza riproduzione» (Linum usitatissimum).
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