Art. 6

Esame

In vigore dal 1 dic 2004
1.   La rispondenza alle condizioni di cui all’ viene valutata: a) nel caso dei tuberi-seme di patate, mediante un esame ufficiale; b) negli altri casi, mediante un esame ufficiale o un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale. 2.   Per la valutazione della rispondenza alle condizioni relative all’identità e alla purezza varietali si utilizza la descrizione della varietà quale fornita dal richiedente o, se del caso, la descrizione provvisoria della varietà fondata sui risultati dell’esame ufficiale di distinzione, stabilità e omogeneità della varietà, conformemente alle disposizioni dell’ della direttiva 2002/53/CE. 3.   L’esame viene realizzato secondo gli attuali metodi internazionali se e in quanto esistenti. 4.   Per l’esame vengono prelevati campioni, ufficialmente o sotto sorveglianza ufficiale, o, nel caso di tuberi-seme di patate, ufficialmente secondo metodi adeguati. 5.   I campioni sono prelevati da lotti omogenei. 6.   Il peso massimo di un lotto e il peso minimo di un campione sono indicati: a) per le piante foraggere nell’allegato III della direttiva 66/401/CEE; b) per i cereali nell’allegato III della direttiva 66/402/CEE; c) per le barbabietole nell’allegato II della direttiva 2002/54/CE; d) per le piante oleaginose e da fibra nell’allegato III della direttiva 2002/57/CE.
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Esame (Art. 6 Decisione (UE) 2004/842) — Testo vigente | Portale Normativo