Art. 6
Esame
In vigore dal 1 dic 2004
1. La rispondenza alle condizioni di cui all’ viene valutata:
a)
nel caso dei tuberi-seme di patate, mediante un esame ufficiale;
b)
negli altri casi, mediante un esame ufficiale o un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale.
2. Per la valutazione della rispondenza alle condizioni relative all’identità e alla purezza varietali si utilizza la descrizione della varietà quale fornita dal richiedente o, se del caso, la descrizione provvisoria della varietà fondata sui risultati dell’esame ufficiale di distinzione, stabilità e omogeneità della varietà, conformemente alle disposizioni dell’ della direttiva 2002/53/CE.
3. L’esame viene realizzato secondo gli attuali metodi internazionali se e in quanto esistenti.
4. Per l’esame vengono prelevati campioni, ufficialmente o sotto sorveglianza ufficiale, o, nel caso di tuberi-seme di patate, ufficialmente secondo metodi adeguati.
5. I campioni sono prelevati da lotti omogenei.
6. Il peso massimo di un lotto e il peso minimo di un campione sono indicati:
a)
per le piante foraggere nell’allegato III della direttiva 66/401/CEE;
b)
per i cereali nell’allegato III della direttiva 66/402/CEE;
c)
per le barbabietole nell’allegato II della direttiva 2002/54/CE;
d)
per le piante oleaginose e da fibra nell’allegato III della direttiva 2002/57/CE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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