Art. 10
Trattamento chimico
In vigore dal 1 dic 2004
Ogni eventuale trattamento chimico viene indicato sull’etichetta ufficiale di cui all’ o su un’etichetta del fornitore e sull’imballaggio o al suo interno o sul contenitore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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