Art. 36
Notifica
In vigore dal 1 dic 2004
Gli Stati membri notificano agli altri Stati membri e alla Commissione:
a)
una domanda, non appena viene ricevuta, o il rifiuto di una domanda di autorizzazione; e
b)
la concessione, il rinnovo, la revoca o il ritiro di un’autorizzazione.
Storico versioni
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