Art. 5

Obblighi imposti da altri accordi

In vigore dal 16 nov 2004
1.   Tenendo conto delle competenze rispettive della Comunità europea e degli Stati membri, le disposizioni del presente accordo: a) non pregiudicano gli obblighi delle parti contraenti derivanti da altri accordi o convenzioni internazionali; b) vanno considerate complementari rispetto agli accordi di cooperazione doganale e di assistenza amministrativa reciproca già conclusi o che potrebbero essere conclusi tra singoli Stati membri e la Repubblica popolare cinese; c) non pregiudicano le disposizioni comunitarie relative alla comunicazione tra i servizi competenti della Commissione e le autorità doganali degli Stati membri di qualsiasi informazione ottenuta nel quadro del presente accordo che possa essere di interesse per la Comunità. 2.   Fatto salvo il paragrafo 1, le disposizioni del presente accordo prevalgono su quelle degli accordi bilaterali di cooperazione doganale e di assistenza amministrativa reciproca già conclusi o che potrebbero essere conclusi tra singoli Stati membri e la Repubblica popolare cinese, qualora le disposizioni di tali accordi risultassero incompatibili con quelle del presente accordo. 3.   Per quanto riguarda le questioni relative all'applicabilità del presente accordo, le parti contraenti si consultano per trovare una soluzione nell'ambito del comitato misto di cooperazione doganale istituito a norma dell' del presente accordo. TITOLO III COOPERAZIONE DOGANALE
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Obblighi imposti da altri accordi (Art. 5 Decisione (UE) 2004/889) — Testo vigente | Portale Normativo