Art. 8

Cooperazione tecnica

In vigore dal 16 nov 2004
Le autorità doganali delle parti contraenti possono, ove reciprocamente vantaggioso, prestarsi assistenza tecnica in campo doganale, in particolare per quanto riguarda: a) scambi di personale ed esperti, intesi a promuovere la reciproca comprensione delle rispettive normative, procedure e tecniche doganali; b) attività di formazione, intese in particolare a sviluppare le competenze dei loro funzionari delle dogane; c) scambi di dati professionali, scientifici e tecnici relativi alla normativa e alle procedure doganali; d) tecniche e metodi più efficaci di trattamento dei passeggeri e del carico; e) ogni altra questione amministrativa generale che possa occasionalmente richiedere azioni congiunte delle loro amministrazioni doganali.
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