Art. 8
Cooperazione tecnica
In vigore dal 16 nov 2004
Le autorità doganali delle parti contraenti possono, ove reciprocamente vantaggioso, prestarsi assistenza tecnica in campo doganale, in particolare per quanto riguarda:
a)
scambi di personale ed esperti, intesi a promuovere la reciproca comprensione delle rispettive normative, procedure e tecniche doganali;
b)
attività di formazione, intese in particolare a sviluppare le competenze dei loro funzionari delle dogane;
c)
scambi di dati professionali, scientifici e tecnici relativi alla normativa e alle procedure doganali;
d)
tecniche e metodi più efficaci di trattamento dei passeggeri e del carico;
e)
ogni altra questione amministrativa generale che possa occasionalmente richiedere azioni congiunte delle loro amministrazioni doganali.
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