Art. 4

Attuazione della cooperazione e dell'assistenza

In vigore dal 16 nov 2004
La cooperazione e l'assistenza contemplate dal presente accordo sono attuate dalle parti contraenti in conformità delle rispettive disposizioni legislative, regolamentari e altri strumenti giuridici, nonché entro i limiti della competenza e delle risorse disponibili di ciascuna.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2004:889:oj#art-4-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo