Art. 4

In vigore dal 16 nov 2004
Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità, alla notifica prevista all' dell'accordo (1). Fatto a Bruxelles, addì 16 novembre 2004. Per il Consiglio Il presidente G. ZALM (1)  La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dal segretariato generale del Consiglio. ACCORDO di cooperazione e di assistenza amministrativa reciproca in materia doganale tra la Comunità europea e il governo della Repubblica popolare cinese LA COMUNITÀ EUROPEA e IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE in seguito denominati le «parti contraenti», VISTA l'importanza delle relazioni commerciali tra la Repubblica popolare cinese e la Comunità europea, e desiderosi di contribuire, a vantaggio di entrambe le parti contraenti, allo sviluppo armonioso di dette relazioni; CONVINTI che, per conseguire tale obiettivo, occorre impegnarsi a sviluppare la cooperazione doganale; TENENDO CONTO dello sviluppo della cooperazione doganale tra le parti contraenti per quanto riguarda le procedure doganali; CONSIDERANDO che le operazioni contrarie alla normativa doganale, comprese le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, ledono gli interessi economici, fiscali e commerciali di entrambe le parti contraenti, e riconoscendo l'importanza di determinare in modo accurato i dazi doganali e gli altri oneri, in particolare mediante una corretta applicazione delle norme in materia di valore in dogana, origine e classificazione tariffaria; PERSUASI che la cooperazione tra le loro autorità amministrative competenti può rendere più efficaci gli interventi contro tali operazioni; HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
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