Art. 22

Entrata in vigore e durata

In vigore dal 16 nov 2004
1.   Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti contraenti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure all'uopo necessarie. 2.   Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo mediante notifica scritta all'altra parte. In tal caso, l'accordo cessa di essere in vigore tre mesi dopo la data della notifica. Le domande di assistenza ricevute prima della denuncia dell'accordo vengono espletate conformemente alle disposizioni del medesimo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2004:889:oj#art-22

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Entrata in vigore e durata (Art. 22 Decisione (UE) 2004/889) — Testo vigente | Portale Normativo