Art. 19

Spese di assistenza

In vigore dal 16 nov 2004
1.   Le parti contraenti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtù del presente accordo, escluse, se del caso, le spese per periti e testimoni, nonché per gli interpreti e traduttori che non dipendano da pubblici servizi. 2.   Se l'espletamento di una domanda comporta o comporterà spese consistenti o straordinarie, le parti contraenti si consultano per stabilire secondo quali modalità e condizioni la domanda sarà espletata e in che modo i costi saranno sostenuti. TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI
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Spese di assistenza (Art. 19 Decisione (UE) 2004/889) — Testo vigente | Portale Normativo