Art. 20

Attuazione

In vigore dal 16 nov 2004
1.   L'attuazione del presente accordo è affidata, da un lato, alle autorità doganali della Commissione delle Comunità europee e, se del caso, degli Stati membri della Comunità europea e, dall'altro, all'autorità doganale della Repubblica popolare cinese. Esse decidono in merito a tutte le misure e disposizioni pratiche necessarie per l'applicazione, tenendo conto delle norme vigenti, segnatamente in materia di protezione dei dati. Esse possono raccomandare agli organi competenti le modifiche che a loro parere andrebbero apportate al presente accordo. 2.   Le parti contraenti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle disposizioni di attuazione dettagliate adottate conformemente alle disposizioni del presente accordo.
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Attuazione (Art. 20 Decisione (UE) 2004/889) — Testo vigente | Portale Normativo