Art. 21

Comitato misto di cooperazione doganale

In vigore dal 16 nov 2004
1.   È istituito un comitato misto di cooperazione doganale composto da rappresentanti delle autorità doganali della Repubblica popolare cinese e della Comunità europea. Il comitato si riunisce nel luogo, alla data e con l'ordine del giorno stabiliti di comune accordo. 2.   Il comitato misto di cooperazione doganale provvede tra l'altro a: a) assicurare il corretto funzionamento dell'accordo; b) esaminare tutte le questioni relative alla sua applicazione; c) prendere le misure necessarie alla cooperazione doganale conformemente agli obiettivi del presente accordo; d) scambiare opinioni su tutti i punti di comune interesse riguardanti la cooperazione doganale, comprese le misure future e le relative risorse; e) raccomandare soluzioni intese a favorire il conseguimento degli obiettivi del presente accordo. 3.   Il comitato misto di cooperazione doganale adotta il proprio regolamento interno. 4.   Il comitato misto di cooperazione doganale, se del caso, informa la commissione mista istituita ai sensi dell' dell'accordo di cooperazione commerciale ed economica tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare cinese in merito alle attività in corso nel quadro dell'accordo.
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