Art. 17

Scambio di informazioni e riservatezza

In vigore dal 16 nov 2004
1.   Tutte le informazioni comunicate, in qualsiasi forma, ai sensi del presente accordo, sono di carattere riservato o soggette a determinate restrizioni, a seconda delle norme applicabili da ciascuna parte contraente. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e beneficiano della tutela accordata a informazioni similari dalle pertinenti leggi della parte contraente che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorità comunitarie. 2.   I dati personali possono essere trasmessi solo se la parte contraente che li riceve si impegna a tutelarli in maniera per lo meno equivalente a quella applicabile al caso specifico nella parte contraente che li fornisce. La parte contraente che fornisce le informazioni non stipula condizioni più onerose di quelle ad esse applicabili nella sua giurisdizione. Le parti contraenti si comunicano informazioni relative alle norme in esse applicabili, comprese eventualmente le disposizioni legislative vigenti negli Stati membri della Comunità. 3.   Il presente accordo non osta a che informazioni o documenti ottenuti in conformità dell'accordo stesso siano utilizzati come elementi di prova in procedimenti amministrativi successivamente avviati in relazione a operazioni contrarie alla normativa doganale. Pertanto, le parti contraenti, nei documenti probatori, nelle relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti amministrativi, possono utilizzare come elementi di prova le informazioni ottenute e i documenti consultati in conformità delle disposizioni del presente accordo. L'autorità competente che ha fornito dette informazioni o dato accesso ai documenti viene informata di tale uso. 4.   Le informazioni ottenute sono utilizzate solo ai fini del presente accordo. Una parte contraente che voglia utilizzare tali informazioni per altri fini deve ottenere l'accordo scritto preliminare dell'autorità che le ha fornite. Tale utilizzazione è quindi soggetta a tutte le restrizioni imposte da detta autorità. 5.   Le disposizioni pratiche per l'attuazione del presente articolo vengono stabilite dal comitato misto di cooperazione doganale di cui all'.
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Scambio di informazioni e riservatezza (Art. 17 Decisione (UE) 2004/889) — Testo vigente | Portale Normativo