Art. 18

Periti e testimoni

In vigore dal 16 nov 2004
Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti dell'autorizzazione concessa, in veste di perito o di testimone in procedimenti amministrativi riguardanti le materie di cui al presente accordo nel territorio dell'altra parte contraente e a produrre oggetti, documenti, ovvero loro copie autenticate, che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere precisato davanti a quale autorità amministrativa, su quale argomento e a quale titolo il funzionario sarà interrogato.
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