Art. 14

Espletamento delle domande

In vigore dal 16 nov 2004
1.   Per espletare le domande di assistenza, l'autorità interpellata procede, nell'ambito delle sue competenze e compatibilmente con le risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su richiesta di altre autorità della stessa parte contraente, fornendo informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o facendo procedere alle indagini opportune. 2.   Le domande di assistenza sono espletate conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari o altri strumenti giuridicamente vincolanti dell'autorità interpellata. 3.   Funzionari debitamente autorizzati di una parte contraente possono, con il consenso dell'altra parte contraente e alle condizioni da questa stabilite, essere presenti alle indagini su casi specifici condotte nella giurisdizione di quest'ultima. 4.   Qualora la domanda non possa essere espletata, tale fatto viene tempestivamente notificato all'autorità richiedente, unitamente alle motivazioni e a qualsiasi altra informazione che l'autorità interpellata ritiene possa essere utile all'autorità richiedente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2004:889:oj#art-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Espletamento delle domande (Art. 14 Decisione (UE) 2004/889) — Testo vigente | Portale Normativo