Art. 11
Assistenza su richiesta
In vigore dal 16 nov 2004
1. Su richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le fornisce tutte le informazioni pertinenti atte a consentirle di garantire la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare informazioni riguardanti attività accertate o programmate che sono o potrebbero essere operazioni contrarie alla normativa doganale. In particolare, su richiesta, le autorità doganali si scambiano informazioni relative ad attività che potrebbero avere come risultato infrazioni nel territorio dell'altra parte, ad esempio dichiarazioni in dogana e certificati di origine inesatti, oppure fatture o altri documenti che risultano o si sospettano essere inesatti o falsificati.
2. Su richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le comunica:
a)
se i documenti ufficiali forniti a sostegno di una dichiarazione delle merci effettuata presso l'autorità doganale della parte richiedente sono autentici;
b)
se le merci esportate dal territorio di una delle parti contraenti sono state importate legalmente nel territorio dell'altra parte contraente, precisando, se del caso, il regime doganale applicato alle stesse;
c)
se le merci importate nel territorio di una delle parti contraenti sono state esportate legalmente dal territorio dell'altra parte, precisando, se del caso, il regime doganale applicato alle stesse.
3. Su richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata adotta, nel quadro delle sue disposizioni legislative, regolamentari o di altri strumenti giuridicamente vincolanti, le misure necessarie per assicurare una speciale sorveglianza:
a)
sulle persone riguardo alle quali si può ragionevolmente ritenere che siano o siano state coinvolte in operazioni contrarie alla legislazione doganale;
b)
sui luoghi in cui partite di merci sono state o potrebbero essere depositate o messe insieme in modo tale da far ragionevolmente ritenere che tali merci siano destinate a essere utilizzate in operazioni contrarie alla normativa doganale;
c)
sulle merci che sono o potrebbero essere trasportate in modo tale da far ragionevolmente ritenere che siano destinate a essere utilizzate in operazioni contrarie alla normativa doganale;
d)
sui mezzi di trasporto che sono o potrebbero essere utilizzati in modo tale da far ragionevolmente ritenere che siano destinati a essere utilizzati in operazioni contrarie alla normativa doganale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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