Art. 10
Campo di applicazione
In vigore dal 16 nov 2004
1. Le autorità doganali si prestano assistenza fornendosi le informazioni che possono contribuire a garantire la corretta applicazione della normativa doganale e a prevenire, individuare e combattere le violazioni di tale normativa.
2. Le disposizioni del presente accordo relative all’assistenza in materia doganale si applicano a ogni autorità amministrativa delle parti contraenti competente per l'applicazione del presente accordo. Esse non pregiudicano le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale e non si applicano alle informazioni ottenute in virtù delle facoltà esercitate a richiesta di un'autorità giudiziaria.
3. L'assistenza in materia di riscossione di diritti, tasse o ammende, l'arresto o la detenzione di persone e il sequestro o la confisca di beni non rientrano nel campo di applicazione del presente accordo.
Storico versioni
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