Art. 1
Definizioni
In vigore dal 16 nov 2004
Ai fini del presente accordo si intende per:
a)
«normativa doganale», qualsiasi disposizione legislativa, regolamentare o altro strumento giuridicamente vincolante adottato dalla Comunità europea o dalla Repubblica popolare cinese che disciplini l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci e il loro vincolo a qualsiasi altro regime o procedura doganale, comprese le misure di divieto, di restrizione e di controllo;
b)
«autorità doganale», nella Repubblica popolare cinese, l'amministrazione generale delle dogane della Repubblica popolare cinese e, nella Comunità europea, i servizi della Commissione delle Comunità europee competenti per le questioni doganali e le autorità doganali degli Stati membri della Comunità europea;
c)
«autorità richiedente», l'autorità doganale competente all'uopo, designata da una parte contraente, che presenta una domanda di assistenza amministrativa in base al presente accordo;
d)
«autorità interpellata», l'autorità doganale competente all'uopo, designata da una parte contraente, che riceve una domanda di assistenza amministrativa in base al presente accordo;
e)
«dati personali», tutte le informazioni relative a una persona fisica identificata o identificabile;
f)
«operazione contraria alla normativa doganale», qualsiasi violazione o tentativo di violazione della normativa doganale;
g)
«persona», persona fisica o giuridica;
h)
«informazioni», dati anche non elaborati o analizzati, e documenti, relazioni e altre comunicazioni in qualsiasi formato, incluso quello elettronico, o loro copie certificate o autenticate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2004:889:oj#art-1-4