Art. 1 · Definizioni

Art. 1

Definizioni

In vigore dal 16 nov 2004
Ai fini del presente accordo si intende per: a) «normativa doganale», qualsiasi disposizione legislativa, regolamentare o altro strumento giuridicamente vincolante adottato dalla Comunità europea o dalla Repubblica popolare cinese che disciplini l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci e il loro vincolo a qualsiasi altro regime o procedura doganale, comprese le misure di divieto, di restrizione e di controllo; b) «autorità doganale», nella Repubblica popolare cinese, l'amministrazione generale delle dogane della Repubblica popolare cinese e, nella Comunità europea, i servizi della Commissione delle Comunità europee competenti per le questioni doganali e le autorità doganali degli Stati membri della Comunità europea; c) «autorità richiedente», l'autorità doganale competente all'uopo, designata da una parte contraente, che presenta una domanda di assistenza amministrativa in base al presente accordo; d) «autorità interpellata», l'autorità doganale competente all'uopo, designata da una parte contraente, che riceve una domanda di assistenza amministrativa in base al presente accordo; e) «dati personali», tutte le informazioni relative a una persona fisica identificata o identificabile; f) «operazione contraria alla normativa doganale», qualsiasi violazione o tentativo di violazione della normativa doganale; g) «persona», persona fisica o giuridica; h) «informazioni», dati anche non elaborati o analizzati, e documenti, relazioni e altre comunicazioni in qualsiasi formato, incluso quello elettronico, o loro copie certificate o autenticate.
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