Art. 4
Attuazione della cooperazione e dell'assistenza
In vigore dal 16 nov 2004
La cooperazione e l'assistenza contemplate dal presente accordo sono attuate dalle parti contraenti in conformità delle rispettive disposizioni legislative, regolamentari e altri strumenti giuridici, nonché entro i limiti della competenza e delle risorse disponibili di ciascuna.
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