Art. 164

In vigore dal 24 set 2004
Il procedimento disciplinare può essere riaperto d'ufficio dall'AACC, di sua iniziativa o su domanda dell'interessato, nel caso di fatti nuovi fondati su mezzi di prova pertinenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2004:676:oj#art-164

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 164 Decisione (UE) 2004/676 — Testo vigente | Portale Normativo