Art. 168

In vigore dal 24 set 2004
1.   È istituita una commissione dei ricorsi competente a pronunciarsi sulle controversie tra l'Agenzia europea per la difesa e qualsiasi persona cui si applica il presente statuto. 2.   La commissione dei ricorsi è costituita da quattro giudici, designati per un periodo di sei anni dal Consiglio dell'Unione europea tra i candidati presentati dagli Stati membri partecipanti previa consultazione della Corte di giustizia delle Comunità europee. Tuttavia, per la prima commissione dei ricorsi due giudici sono designati per tre anni e due giudici per sei anni. Quando la commissione dei ricorsi non riesce a raggiungere una decisione a maggioranza, prevale il voto del presidente. 3.   I giudici eleggono tra loro, per tre anni, il presidente della commissione dei ricorsi. Il mandato è rinnovabile. 4.   Ogni tre anni si procede a un rinnovo parziale dei giudici. I giudici uscenti possono essere nuovamente nominati. 5.   I giudici della commissione dei ricorsi sono indipendenti e non ricevono istruzioni. 6.   Nel corso del loro mandato i giudici non possono esercitare altre funzioni nell'ambito dell'Agenzia. 7.   La commissione dei ricorsi nomina il proprio cancelliere, di cui fissa lo statuto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2004:676:oj#art-168

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 168 Decisione (UE) 2004/676 — Testo vigente | Portale Normativo